CHIARIMENTI SULLA RITENUTA DEL 10% SUI BONIFICI CHE FRUISCONO DELLE DETRAZIONI 36% e 55%

 

 

 


L’art. 25 del D.L. n. 78/2010 ha previsto che dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane spa operino una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

 

La norma demandava la parte attuativa ad un apposito provvedimento, che è stato emanato il 30 giugno scorso, mentre la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disposizione introdotta dal D.L. n. 78/10 che prevede l’obbligo – decorrente dal 1° luglio 2010 - da parte delle Banche e delle Poste Italiane spa di applicare una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10% in relazione ai bonifici che godono delle detrazioni di imposta del 36% o del 55%.

 

Disposizioni del provvedimento

In particolare si prevede che:

4    La ritenuta è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

a)      spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (36%);

b)      spese per interventi di risparmio energetico (55%).

4    Le banche e le Poste Italiane spa che operano le ritenute sono tenute ai seguenti adempimenti:

  1. versare la ritenuta con F24, utilizzando l’apposito codice tributo “1039”;
  2. certificare al beneficiario, entro il 28.02 dell’anno successivo, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
  3. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770), i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

 

Base di calcolo della ritenuta

Poiché l’aliquota Iva afferente alle prestazioni di servizio e alle cessioni di beni fatturate dal soggetto esecutore delle opere di ristrutturazione edilizia o di intervento di risparmio energetico variano in relazione alla tipologia di spesa a cui si riferiscono, applicandosi talvolta l’aliquota del 10% come del 20%, la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

1) la ritenuta di acconto del 10% non deve essere calcolata sul totale fattura (comprensivo dell’Iva), bensì sull’imponibile;

2) non potendo le banche e le Poste Italiane spa essere a conoscenza dell’aliquota Iva applicata all’operazione (talvolta conoscendo solo l’importo da bonificare), la ritenuta del 10% deve essere calcolata su un imponibile determinato “convenzionalmente” scorporando sempre l’Iva nella misura del 20%, indipendentemente dall’aliquota Iva applicata.

In pratica la ritenuta sarà del 8,33% della somma pagata dal committente: (totale fattura – Iva 20%) x 10% di ritenuta.

Il beneficiario del bonifico si vedrà pertanto accreditare dalla banca o Posta un importo decurtato della ritenuta di acconto del 10%. A nulla rileva la presenza in fattura di rimborsi spese o di somme anticipate in nome e per conto del cliente.

 

Presenza di altre ritenute di acconto

In alcuni casi, le somme oggetto di bonifico che fruiscono della detrazione del 36% o del 55% sono gravate da altre ritenute di acconto: è l’esempio dei corrispettivi dovuti dai condomini per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi nella misura del 4%, o nel caso di compensi professionali soggetti alla ritenuta di acconto del 20% (non trova applicazione quando il committente è privato).

La circolare n. 40 del 28 luglio 2010 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni o cessioni subiscano un doppio prelievo sui medesimi corrispettivi, si dovrà applicare la sola ritenuta del 10% da parte della banca che effettua l’operazione, non trovando applicazione in tali casi le ritenute ordinarie previste dal D.P.R. 600/72.

Nel caso in cui il destinatario del bonifico fruisca di un regime fiscale per il quale è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’Irpef (ad esempio il regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo di cui all’art. 13 della L. n. 388/00) la ritenuta del 10% deve essere comunque operata sulle somme accreditate e potrà essere scomputata dal saldo della medesima imposta sostitutiva.

 

Non applicazione di sanzioni

In considerazione della complessità di adempimenti e della poca chiarezza iniziale, considerata l’imminente entrata in vigore del provvedimento (datato 30 giugno ed applicato dal 1° luglio), la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sussistono le condizioni per escludere l’irrogazione di sanzioni in sede di prima applicazione delle disposizioni.

Seppure il periodo concesso agli Istituti non è stato indicato dall’Agenzia delle Entrate, l’Abi chiede almeno due mesi affinché si possano adeguare le procedure e giungere alla piena operatività.

    

Rinvio per approfondimento

Per maggior completezza informativa, si rimanda alla comunicazione presente nella sezione:

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

04/08/2010

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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